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Sez. 3, Sentenza n. 32146 del 07/06/2001 Ud. (dep. 26/09/2002) Rv. 222257 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di esecuzione di lavori su beni ambientali - Assenza di autorizzazione - Concessione in sanatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985 - Effetto estintivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222257-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in tema di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali in assenza di autorizzazione, non si estingue in conseguenza del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 13 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, come avviene ex art. 22 della stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato la non rilevanza, quale autorizzazione ambientale in sanatoria, del certificato di assenza di danno ambientale rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, stante la natura di reato di pericolo e non di danno dell'ipotesi in questione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)