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Sez. 3, Sentenza n. 23230 del 22/04/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 229437 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di esecuzione di lavori senza autorizzazione in zone sottoposte a vincolo - Autorizzazione paesistica - Rapporto con titolo abilitativo edilizio - Differenze - Reciproca autonomia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229437-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'autorizzazione paesistica di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 490 del 1999 è finalizzata alla salvaguardia del paesaggio - bene costituzionalmente protetto non soltanto sotto l'aspetto estetico-culturale, ma anche sotto il profilo di risorsa economica - ed è pertanto un provvedimento distinto ed autonomo rispetto alla concessione edilizia, la quale è invece volta ad assicurare la corretta gestione del territorio, sotto il profilo dell'uso e della trasformazione programmata di esso in una visione unitaria e complessiva. La reciproca autonomia dei due provvedimenti permane anche nel caso in cui essi siano emessi in un unico atto dalla stessa autorità comunale, a ciò subdelegata, con la conseguenza che se il permesso a costruire non contenga una autonoma valutazione ed una espressa approvazione del progetto anche ai fini paesaggistici, si deve ritenere integrata l'ipotesi di reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)