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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022 (Rv. 664433 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui agli art. 637, comma 3, c. p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664433-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Cod. Proc. Civ. art. 637 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2 CORTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)