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Sez. 2, Ordinanza n. 162 del 03/01/2026 (Rv. 676562-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE | Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione per la natura apparente del peso - Fondamento - Dichiarazione del venditore sulla libertà del bene - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676562-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE

Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa ove l'acquirente abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, nonché quando si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè risultanti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, nel qual caso non rileva la dichiarazione del venditore circa l'inesistenza di pesi od oneri sul bene, giacché il compratore ha la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto e subisce le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assenza di responsabilità ex art. 1489 c.c. del venditore di un immobile, a cui poteva accedersi solo con l'attraversamento di un passo carraio di proprietà comunale delimitato da un cancello sul quale era presente segnaletica stradale e un cartello che faceva riferimento alle Ferrovie dello Stato).

Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)