Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 27/06/1983 (Rv. 429317 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTO ELETTRICO) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - AREA ASSERVITA - ASSOLUTA INEDIFICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTO ELETTRICO) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - AREA ASSERVITA - ASSOLUTA INEDIFICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La servitù di elettrodotto, in Mancanza di un'espressa limitazione contenuta nell'atto costitutivo, non comporta necessariamente né l'assoluta inedificabilità dell'area asservita, né una riduzione delle possibilità di sfruttamento edilizio dell'intero fondo, atteso che la fascia interessata dall'attraversamento dei cavi continua ad appartenere al proprietario del fondo servente e, anche se sia resa non edificabile direttamente, conserva pur sempre l'attitudine ad assicurare l'esistenza di quegli spazi liberi prescritti dalle norme edilizie che impongono l'osservanza di un certo rapporto tra la superficie complessiva di un'area e la estensione e la volumetria delle costruzioni su di essa realizzabili. (Conf 6188/81, mass n 416968; (Conf 3099/81, mass n 413670; (Conf 3301/77, mass n 386845).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)