Sez. 3, Sentenza n. 13082 del 14/07/2004 (Rv. 574593 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Detentore di immobile - Responsabilità per danni - Concorso con altri responsabili a diverso titolo - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La responsabilità del soggetto che abbia a qualunque titolo la detenzione di un immobile altrui e che sia tenuto perciò a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia che incombe su ogni debitore può concorrere con quella di altri responsabili dei danni arrecati all'immobile (nella specie i genitori degli alunni di una scuola occupata da un Comune). In tal caso l'obbligazione risarcitoria del detentore, pure se solidale con quella di altri responsabili del danno, ha per contenuto l'intero danno subito dal proprietario dell'immobile, per il disposto dell'art. 2055 cod. civ., applicabile anche nel caso in cui gli autori del danno rispondano per titoli diversi, contrattuale ed aquiliano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)