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Sez. 1, Sentenza n. 9902 del 28/07/2000 (Rv. 538885 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Unicità dell'evento dannoso - Rispetto al danneggiato - Pluralità di condotte e di titoli di responsabilità - Solidarietà passiva - Configurabilità - Fattispecie in tema di responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice verso l'emittente un titolo.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538885-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

L'articolo 2055 cod. civ. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti e anche se uno o alcuni rispondano a titolo contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana; dà luogo ad un'ipotesi di solidarietà passiva, con gli effetti di cui alla citata norma, la concorrenza della responsabilità della banca negoziatrice e della banca trattaria verso l'emittente di un titolo indebitamente pagato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)