Sez. 2, Sentenza n. 6788 del 02/04/2015 (Rv. 634766 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Violazione della disciplina del traffico recata da ordinanza comunale - Giudicato amministrativo in ordine alla legittimità dell'atto presupposto - Disapplicazione dell'ordinanza da parte del giudice civile - Ammissibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Nel giudizio civile di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione della disciplina del traffico recata da un'ordinanza comunale, non è consentita la disapplicazione di tale atto presupposto allorché la legittimità di esso sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2448 art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2448 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)