diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 14/12/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162931 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - MODIFICHE ALL'ART. 185 COD. PROC. PEN. - LIMITI - SENTENZA DI SECONDO GRADO - IMPUTATO ASSENTE - LEGITTIMITÀ DELL'ASSENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1983-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162931-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - MODIFICHE ALL'ART. 185 COD. PROC. PEN. - LIMITI - SENTENZA DI SECONDO GRADO - IMPUTATO ASSENTE - LEGITTIMITÀ DELL'ASSENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*

L'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 534, pur avendo, nel sostituire il capoverso dell'art. 185 cod. proc. pen., modificato radicalmente il regime sanzionatorio dei casi di nullità di ordine generale previsto dalla prima parte, ha lasciato invariata la normativa sulle nullità che riguardano la capacità e la Costituzione del giudice o la iniziativa del P.m. ovvero che derivano dall'omessa citazione dell'imputato o dalla assistenza del difensore al dibattimento. Ne consegue che il giudizio di secondo grado celebratosi nella assenza legittima dell'imputato deve ritenersi nullo per omessa Costituzione del regolare rapporto processuale. (fattispecie in tema di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso un domicilio, mai eletto dall'imputato). (V mass nn 153521 e 149713 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)