diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4528 del 25/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153521 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - COSTITUISCE NULLITÀ ASSOLUTA E INSANABILE - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153521-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - COSTITUISCE NULLITÀ ASSOLUTA E INSANABILE - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

La mancata notifica all'imputato del decreto di citazione è causa di nullità assoluta, non sanabile con la comparizione dell'imputato medesimo al dibattimento, perché l'art. 188 cod. proc. pen., comma secondo, prevede tale sanatoria per le nullità della richiesta o del decreto di citazione a giudizio derivanti da difetto di Forma concernente i requisiti di legge per il compimento di tali Atti, ma essa non può essere estesa alla omessa notificazione del decreto di citazione all'imputato, non potendosi sanare ciò che non esiste. Nè tale nullità può ritenersi sanabile ai sensi della legge 8 agosto 1977 n. 534, che ha modificato l'art. 185 cod. proc. pen. per quanto concerne le nullità di ordine generale, essendo stata prevista la insanabilità e la rilevabilità di ufficio proprio nel caso di omissione della citazione della persona chiamata a rispondere in giudizio del reato attribuitole. Per la insanabilità della nullità per "omessa citazione" V. Mass. 139985 (conforme) senza accenno alla comparizione dell'imputato, e 143439.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)