Sez. 2, Sentenza n. 1118 del 20/04/1974 (Rv. 369102 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - ATAC - DIPENDENTE - PASSAGGIO DA AVVENTIZIO AD IMPIEGATO DI RUOLO - ESTINZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - ATAC - DIPENDENTE - PASSAGGIO DA AVVENTIZIO AD IMPIEGATO DI RUOLO - ESTINZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della liquidazione dell'indennita di anzianita, il passaggio da avventizio ad impiegato di ruolo di un dipendente dell'ATAC non comporta Estinzione del precedente rapporto, avendo l'accordo aziendale del 27 dicembre 1956 tolto efficacia all'anteriore accordo del 9 gennaio 1945, le cui clausole eventualmente in contrasto con la norma imperativa dell'art 2120 cod civ sull'infrazionabilita dell'indennita di anzianita dovevano, in ogni caso, ritenersi nulle. (V 1443'71, mass n 351734).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)