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Sez. 2, Sentenza n. 1443 del 17/05/1971 (Rv. 351734 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MUTAMENTO NELLE MANSIONI E NELLA QUALIFICA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - FRAZIONAMENTO DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351734-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MUTAMENTO NELLE MANSIONI E NELLA QUALIFICA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - FRAZIONAMENTO DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

I mutamenti verificatesi nelle mansioni e nelle qualifiche del lavoratore, non solo nell'ambito della stessa classe e categoria di appartenenza, ma anche mediante il passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia, sono privi di Rilevanza, in se e per se, per cio che attiene alla Determinazione della durata dell'intero servizio prestato presso la stessa azienda, nelle varie qualifiche o categorie, onde l'indennita di anzianita deve essere commisurata a tutta la durata del rapporto e conteggiata sulla base dell'ultimo stipendio. Il principio del cumulo non si applica soltanto qualora alle variazioni suddette si accompagnino altri elementi dai quali possa desumersi che, in realta, ricorra l'ipotesi della effettiva risoluzione dell'originario rapporto di lavoro. (V 2175'70, mass n 348325' 228'70, mass n 345045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)