Sez. 2, Sentenza n. 4813 del 09/11/1977 (Rv. 388415 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - MANCATO SODDISFACIMENTO - REIEZIONE DELLA DOMANDA - ECCEZIONE DI PROPRIETA DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - MANCATO SODDISFACIMENTO - REIEZIONE DELLA DOMANDA - ECCEZIONE DI PROPRIETA DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Qualora l'attore in rivendicazione non fornisca la prova del diritto da lui vantato la sua domanda va rigettata e tale principio non subisce eccezione nell'ipotesi in cui il convenuto, anziche limitarsi alla difesa basata sul mero possesso, deduca di essere lui il proprietario del bene in contestazione, poiche tale condotta difensiva non vale a rovesciare l'Onere della prova, ne richiede, trattandosi di mera difesa e non di domanda riconvenzionale, l'accertamento della fondatezza della deduzione del convenuto e cioe della reale spettanza allo stesso del diritto di proprieta sul bene conteso. (Conf 2299/76, mass n 381097; (Conf 2218/76, mass n 381017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)