Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 14/06/1976 (Rv. 381017 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - OPPOSIZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA - TITOLO DEDOTTO DALL'ATTORE - ONERE PROBATORIO - PERSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - OPPOSIZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA - TITOLO DEDOTTO DALL'ATTORE - ONERE PROBATORIO - PERSISTENZA.*
Colui che e convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'Onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo. Tuttavia, se egli opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, una tale difesa, anche se non accompagnata dall'offerta di una prova idonea, non puo ritorcersi a suo pregiudizio, perche non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso. Pertanto, la preminenza del titolo posto a base dell'Azione di rivendicazione deve essere dimostrata anche quando risulti esclusa la sussistenza del diritto vantato dal convenuto. (V 634/60; (V 248/60; (V 306/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)