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Sez. 5, Sentenza n. 7418 del 01/06/2001 (Rv. 547159 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Presupposti - Inerenza dei beni o servizi acquistati all'attività imprenditoriale - Necessità - Conseguenza - Operazioni passive destinate alla cessione di beni o servizi a titolo gratuito - Detraibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547159-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

L'art. 19, comma primo del d.P.R. 633/1972, consentendo al cessionario ed al committente di portare in detrazione l'IVA loro addebitata a titolo di rivalsa dal cedente o prestatore di servizi in caso di acquisti effettuati nell'esercizio dell'impresa, richiede un "quid pluris" rispetto alla qualità di imprenditore del cessionario o del committente, e cioè l'inerenza o strumentalità dei beni o dei servizi acquistati rispetto all'attività imprenditoriale: non possono, a tal proposito, considerarsi inerenti all'attività d'impresa le operazioni passive dell'imprenditore destinate, in base ad accordi con il cliente, alla cessione di beni e prestazioni di servizi a titolo gratuito, poiché, diversamente opinando, si consentirebbe al cedente, ovvero al prestatore di un servizio nell'esercizio di un'impresa, di detrarre (in contrasto con il meccanismo impositivo in tema di IVA), in quanto non consumatore finale, l'imposta assolta sugli acquisti, senza che il medesimo sia tenuto, per le operazioni a titolo gratuito, ad addebitare al cessionario o al committente (e, conseguentemente, a versare all'erario) alcuna somma a titolo di IVA, non essendovi generalmente dette operazioni soggette, ex artt. 3 e 4 d.P.R. 633/1972 citato.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)