Sez. 5, Sentenza n. 4517 del 10/04/2000 (Rv. 535514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Iva assolta sugli acquisti - Detrazione - Condizioni - Inerenza o strumentalità del bene acquistato rispetto all'attività imprenditoriale - Necessità - Prova della sussistenza di tali condizioni - Onere dell'acquirente - Bene acquistato - Estraneità all'esercizio della impresa - Diniego della detrazione dell'IVA a monte - Conseguente illegittima duplicità d'imposizione - Esclusione - Riformulazioni ed integrazioni dell'art. 19 del d.P.R. del 1972 apportate dal D.L. n. 323/96 e dal D.Lgs. n. 313/97- Introduzione di diversi requisiti per la detraibilità dell'imposta o di un diverso regime probatorio - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
L'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'IVA addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, richiede un "quid pluris" rispetto alla qualità di imprenditore dell'acquirente, cioè l'inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all'attività imprenditoriale, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato, senza che la sussistenza di detti requisiti possa presumersi in ragione della qualità di società commerciale dell'acquirente. Nè può ritenersi che il diniego della detrazione dell'IVA "a monte", quando il bene comprato non sia strumentale all'esercizio dell'impresa, determini un'illegittima duplicità d'imposizione, né che le riformulazioni ed integrazioni dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, apportate dal D.L. 20 giugno 1996 n. 323 (convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996 n. 425) e poi dal D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 313 abbiano inciso sul requisito dell'inerenza dell'acquisto all'esercizio d'impresa, al fine della deducibilità da parte del compratore dell'IVA addebitatagli, o sul regime probatorio sopra delineato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Decreto Legge 02/09/1997 num. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)