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Sez. U, Sentenza n. 1602 del 29/05/1971 (Rv. 352006 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - DOLO - IN GENERE - INSUSSISTENZA DEL DOLO - INIMPUTABILITA ALLA CONTROPARTE DELLA MANCATA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - ESCLUSIONE DELLA DECISORIETA DEI DOCUMENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352006-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - DOLO - IN GENERE - INSUSSISTENZA DEL DOLO - INIMPUTABILITA ALLA CONTROPARTE DELLA MANCATA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI - ESCLUSIONE DELLA DECISORIETA DEI DOCUMENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non e censurabile in Cassazione, ove sorretto da idonei argomenti logico-giuridici, il convincimento dei giudici di merito circa l'insussistenza del dolo revocatorio, circa l'inimputabilita a fatto dell'avversario della mancata produzione di un documento, nonche circa la Mancanza di decisorieta dello stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)