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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019 (Rv. 656185 - 01)

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE | Contratto preliminare di compravendita - Irregolarità urbanistica dell'immobile promesso in vendita – Obbligo di informazione a carico del mediatore – Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656185-01

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

Nella stipula di un preliminare di vendita il mediatore ha l'obbligo di comunicare al promissario acquirente le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta in relazione al tipo di prestazione, non essendo egli tenuto, in difetto di uno specifico incarico, a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale che, in una fattispecie in cui l'immobile promesso in vendita era risultato edificato in assenza di concessione edilizia e la domanda di sanatoria allegata al titolo d'acquisto della promittente venditrice era stata falsificata, aveva escluso la responsabilità del mediatore sul presupposto che la falsificazione non fosse agevolmente riscontrabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)