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Sez. 3, Sentenza n. 16623 del 16/07/2010 (Rv. 614512 - 01)

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE | Irregolarità urbanistica dell'immobile - Mancata informazione del promissario acquirente - Rifiuto di corrispondere la provvigione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614512-01

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

In tema di responsabilità del mediatore, la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)