Sez. 1, Sentenza n. 11974 del 05/11/1992 (Rv. 479343 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - In genere | I.R.P.E.F. - Rimborso - Intendente di Finanza - Rifiuto - Decisione della commissione tributaria di primo grado favorevole al contribuente - Ricorso introduttivo - Notifica all'intendente di finanza - Appello - Proposizione da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte - Ammissibilità .
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - In genere
Con riguardo a decisione della Commissione Tributaria di primo grado, che abbia accolto la pretesa di rimborso di I.R.P.E.F. avanzata dal contribuente con ricorso introduttivo notificato all'intendente di finanza in qualità di autore del provvedimento (esplicito o tacito) di rifiuto del rimborso stesso, deve riconoscersi l'ammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio distrettuale delle imposte, in nome e per conto della soccombente Amministrazione finanziaria, tenuto conto che detto intendente e detto ufficio, organi della stessa Amministrazione, sono entrambi legittimati a rappresentarla nel relativo giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)