Sez. 1, Sentenza n. 8416 del 24/09/1996 (Rv. 499709 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Controversia conseguente a silenzio rifiuto su istanza di rimborso I.R.P.E.F. - Spedizione di copia del ricorso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette - Mancata spedizione all'Intendenza di Finanza - Inammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO
Nella controversia, che si instauri a seguito di silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso di I.R.P.E.F. ritenuta indebita, è legittimata a stare in giudizio la sola Intendenza di Finanza, con la conseguenza che la spedizione di copia del ricorso all'ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, anziché alla prima, non può considerarsi atto equipollente e non vale quindi ad evitare la sanzione di inammissibilità del ricorso per la mancata consegna o spedizione, nei termini di legge, di una copia dello stesso all'ufficio tributario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)