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Sez. 5, Sentenza n. 6355 del 03/05/2002 (Rv. 554093 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Proventi delle case da gioco - Assoggettamento ad imposta - Legittimità - Natura pubblicistica dell'introito - Irrilevanza - Quota del ricavato della vendita dei biglietti dovuta all'ente pubblico concedente - Sottrazione dalla base imponibile - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554093-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

I proventi delle case da gioco vanno assoggettati all'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, non esistendo nell'ordinamento un principio inderogabile di intassabilità delle entrate di natura pubblicistica, e tali proventi sono quelli lordi, come espressamente risulta dal n. 8 della tariffa allegata al d.P.R. citato, senza che possa essere esclusa dalla base imponibile la quota del ricavato della vendita dei biglietti dovuta dalla società concessionaria all'ente pubblico concedente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)