Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 25/02/1998 (Rv. 513020 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Comuni di Sanremo e Venezia - Proventi lordi derivanti dalla gestione delle case da gioco dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 318/86 - Imposta sugli spettacoli - Assoggettabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
I proventi lordi delle case da gioco dei Comuni di Sanremo e di Venezia, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 19 del D.L. primo luglio 1986 n. 318, convertito con legge 9 agosto 1986 n. 488, vanno assoggettati alla imposta sugli spettacoli, atteso che tale norma, con interpretazione autentica avente effetto retroattivo eccezion fatta per le imposte già pagate, sancisce soltanto la non assoggettabilità dei proventi netti ad imposizione diretta, ma non anche l'esonero dall'imposizione indiretta dei proventi tratti da detti Comuni dalla gestione di tali case da gioco nel momento antecedente a quello in cui essi, depurati dai costi, assumono per il Comune la natura di entrata pubblicistica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/1986 num. 318 art. 19, Legge 09/08/1986 num. 488 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)