Sez. 5, Sentenza n. 7936 del 18/04/1985 Ud. (dep. 10/09/1985) Rv. 170335 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SCOPO DELLA INCRIMINAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SCOPO DELLA INCRIMINAZIONE.*
In tema di bancarotta semplice documentale, la norma prevista dall'art. 216 n. 2 legge fallimentare mira a tutelare l'interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio dell'imprenditore, destinato a soddisfare le loro ragioni. Scopo dell'incriminazione è pertanto quello di impedire che, tenendosi la contabilità in modo da rendere impossibile o molto difficoltosa la ricostruzione della situazione patrimoniale ovvero omettendo completamente la tenuta delle scritture, sia leso il suddetto interesse. (Conf mass n 147050; (Conf mass n 137639).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)