Sez. 5, Sentenza n. 485 del 10/11/1977 Ud. (dep. 12/01/1978) Rv. 137639 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO - PERICOLO DI SOTTRAZIONE DI ATTIVO - ESTREMI - RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO - PERICOLO DI SOTTRAZIONE DI ATTIVO - ESTREMI - RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
La ricostruzione, anche completa, della contabilita dell'impresa fallita non vale ad escludere il delitto di bancarotta semplice, previsto dall'art 217 capoverso RD 16 marzo 1942, n 267, trattandosi di un reato di pericolo, che si realizza per la mera possibilita che l'omissione, l'incompletezza o l'irregolarita della tenuta dei libri pregiudichi l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice; a nulla rilevando che, in concreto, non vi sia stato, a causa della Mancanza o dell'insufficienza della prova documentale, pericolo di sottrazione di attivo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)