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Sez. L, Sentenza n. 1580 del 08/03/1986 (Rv. 444953 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE DISTRATTARIO - QUALITÀ DI PARTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444953-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE DISTRATTARIO - QUALITÀ DI PARTE - CONDIZIONI.*

Il difensore della parte vittoriosa nel giudizio di merito, distrattario delle spese, assume la qualità di parte nel giudizio di Cassazione soltanto quando sorga controversia sulla distrazione e, in particolare, quando il ricorso investa direttamente la relativa pronuncia. Egli non ha, pertanto, un potere autonomo d'impugnazione rispetto alle altre statuizioni della sentenza, né è legittimo contraddittore nell'impugnazione che investe solo la decisione di merito, o che riguardi l'entità della liquidazione delle spese giudiziali, spettando tale potere unicamente alla parte rappresentata. (V 2945/82; (V 388/84, mass n 432619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)