Sez. 2, Sentenza n. 9397 del 01/02/2024 Ud. (dep. 05/03/2024) Rv. 286130-01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Personalizzazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva – Ammissibilità - Obbligo del giudice di acquisire le informazioni – Omessa indicazione da parte dell’imputato - Irrilevanza.
PENA - IN GENERE
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)