Sez. U, Sentenza n. 24476 del 22/04/2010 Ud. (dep. 30/06/2010) Rv. 247274 - 01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria - Diniego di sostituzione a seguito di prognosi di inadempimento dell'obbligo di pagamento - Ammissibilità - Esclusione.
PENA - IN GENERE
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)