Sez. 5, Sentenza n. 12250 del 19/05/2010 (Rv. 612975 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE | Giudizio di secondo grado - Mancato rinvenimento di documenti decisivi nel fascicolo di parte - Decisione della causa - Obbligo del giudice - Sussistenza - Fondamento - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE
Nel processo tributario, per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile, ove compatibili, contenuto nell'art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione il principio secondo cui il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa, dei documenti su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, non preclude al giudice di secondo grado di decidere sul gravame, ove non risulti lo smarrimento del fascicolo e la formale richiesta di ricostruzione del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)