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Sez. L, Sentenza n. 22972 del 09/10/2013 (Rv. 628260 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Documenti ritualmente prodotti - Mancato reperimento - Obbligo del giudice di disporne la ricerca e l'eventuale ricostruzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628260-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte - come da attestazione della competente cancelleria - senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontà di non avvalersene, comporta l'obbligo per il giudice - in base al disposto dell'art. 183, comma quarto, cod. proc. civ. - di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)