diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1940 del 29/03/1982 (Rv. 419794 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DI UNA PARTE IN CORSO DI CAUSA - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL MUTAMENTO DI STATO DA PARTE DEL PROCURATORE - RILEVANZA - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419794-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DI UNA PARTE IN CORSO DI CAUSA - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL MUTAMENTO DI STATO DA PARTE DEL PROCURATORE - RILEVANZA - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*

La cessazione, in corso di causa, della rappresentanza legale della parte costituita, per il compimento della maggiore età, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non produce alcun effetto fino a quando detto mutamento di stato non sia dichiarato o notificato dal procuratore, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., onde, in difetto di ciò, anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio rappresentato dal genitore, è valida la prosecuzione del processo nei confronti di quest'ultimo. (V 3132/80, mass n 406916; (V 928/79, mass n 397092; (Conf 5374/78, mass n 395143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)