Sez. L, Sentenza n. 713 del 30/01/1981 (Rv. 411180 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE LA PREVISIONE DEL FATTO DEL LAVORATORE DETERMINANTE GRAVE NOCUMENTO MORALE O MATERIALE, O COSTITUENTE DELITTO A TERMINE DI LEGGE - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE LA PREVISIONE DEL FATTO DEL LAVORATORE DETERMINANTE GRAVE NOCUMENTO MORALE O MATERIALE, O COSTITUENTE DELITTO A TERMINE DI LEGGE - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - CRITERI.*
Qualora il contratto collettivo preveda quale giusta causa di licenziamento il fatto del lavoratore che 'provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di leggè, per poi esemplificare che rientrano fra tali infrazioni il 'trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dell'aziendà il giudice del merito, al fine di valutare la legittimita del licenziamento, deve verificare - ove il procedimento penale si sia concluso con la applicazione dell'amnistia - la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi o, qualora escluda la configurabilita del reato, accertare se il fatto contestato abbia arrecato grave nocumento materiale e morale all'azienda. (principio enunciato in relazione all'art 25 del CCNL per i metalmeccanici del 1976).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)