Sez. U - , Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c. - Efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495 com. 3, Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2945 com. 1, Cod. Civ. art. 1219 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)