Sez. 2, Sentenza n. 4454 del 21/01/1985 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169101 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - DEPOSITO - CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TASSATIVITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - DEPOSITO - CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TASSATIVITÀ.*
I motivi aggiunti vanno depositati, a pena di inammissibilità, nella cancelleria della Corte di Cassazione, in quanto vi è un preciso parallelismo tra le attività previste per l'impugnazione in Cassazione e la facoltà di integrazione dei relativi motivi. (V mass n 164179; (V mass n 161597; (V mass n 160896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)