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Sez. 2, Sentenza n. 4454 del 21/01/1985 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169101 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - DEPOSITO - CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TASSATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169101-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - DEPOSITO - CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TASSATIVITÀ.*

I motivi aggiunti vanno depositati, a pena di inammissibilità, nella cancelleria della Corte di Cassazione, in quanto vi è un preciso parallelismo tra le attività previste per l'impugnazione in Cassazione e la facoltà di integrazione dei relativi motivi. (V mass n 164179; (V mass n 161597; (V mass n 160896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)