Sez. 3 - , Sentenza n. 6850 del 20/03/2018 (Rv. 647953 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Struttura sanitaria e di un suo ausiliario - Allegazione di colpa esclusiva dell'ausiliario - Accertamento della responsabilità della struttura – Ammissibilità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Esclusione – Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
In tema di responsabilità sanitaria, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti di una struttura ospedaliera e di un suo ausiliario allegando la colpa esclusiva di quest'ultimo, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante la inesigibilità della individuazione "ex ante" di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)