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Sez. 3, Sentenza n. 9911 del 07/10/1998 (Rv. 519487 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Sostituzione di una "causa petendi" ad un'altra basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519487-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

La violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunziato si verifica non soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la "causa petendi" dedotta in giudizio, con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. Consegue, che è viziata da errore in procedendo la sentenza con la quale il giudice qualifichi la domanda non sulla base dei fatti dedotti, delle richieste avanzate e delle ragioni e deduzioni poste a sostegno delle richieste, bensì sulla base della mera indicazione di norme di legge, con illegittima obliterazione di ogni altra indagine (nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. poiché, il giudice di merito, dopo aver qualificato la domanda non sulla base dei fatti dedotti (erronea esecuzione della prestazione medica di ossigenoterapia, con conseguente richiesta di risarcimento del danno) ma della sola indicazione della norma relativa alla prescrizione, aveva pronunziato su di una domanda di responsabilità aquiliana, sostituendo alla "causa petendi" quale emergeva dalla prospettazione dei fatti (inadempimento contrattuale), una diversa volta a sorreggere la responsabilità extracontrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)