Sez. 3, Sentenza n. 12744 del 17/11/1999 (Rv. 531215 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - IN GENERE | Inesatto adempimento del vettore - Risarcimento danni - Richiesta avanzata dal mittente anziché dal destinatario - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenti facoltà del vettore.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - IN GENERE
In tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento. In tal caso il vettore potrà, a sua volta, rappresentare al destinatario l'esistenza di tale richiesta risarcitoria da parte del mittente, e potrà, comunque, liberarsi della propria obbligazione offrendo l'adempimento "a chi vi abbia diritto" nella ipotesi in cui il destinatario protesti, a sua volta, la propria legittimazione a riceverlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)