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Sez. 3, Sentenza n. 931 del 26/01/1995 (Rv. 489982 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI | Esecuzione totale o parziale del trasporto affidata dal vettore ad altro vettore -Perdita delle cose trasportate - Azione di risarcimento danni nei confronti del subvettore - Legittimazione attiva del destinatario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489982-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI

Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa, con apposito contratto, l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose da altro vettore (subvettore), è configurabile l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cod. civ. e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente - estraneo al contratto di subtrasporto - bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, può esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 cod. civ., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita delle cose trasportate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)