Sez. 5, Sentenza n. 13523 del 11/06/2009 (Rv. 608435 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Avviso di rettifica - Irrogazione di sanzione pecuniaria - Pendenza del termine per la definizione in via breve dell'infrazione - Invalidità della sanzione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, qualora l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale irroghi anche una pena pecuniaria, la circostanza che sia ancora pendente il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di constatazione, concesso al contribuente per la definizione in via breve dell'infrazione, non determina di per sè, ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (anche nel testo anteriore alla sostituzione operata con l'art. 3 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con nella legge n. 165 del 26 giugno 1990), l'invalidità di detta sanzione, che resta caducata ed assorbita solo se ed in quanto il contribuente medesimo si avvalga di quella facoltà.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)