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Sez. 5, Sentenza n. 21040 del 08/10/2007 (Rv. 600884 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - VERBALI | Riunione in unico atto del verbale di constatazione e dell'avviso di rettifica - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600884-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - VERBALI

In tema di IVA, la riunione in unico atto del verbale di constatazione e dell'avviso di rettifica non è illegittima in quanto non viola i principi fondamentali che reggono l'attività istruttoria, non impedisce una corretta formazione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente e non è implicitamente vietata dall'art. 58, comma quarto d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 90 del 1990. Tale ultima norma, infatti, nello stabilire che "la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena" non si riferisce all'accertamento tributario nè dispone, sia pure indirettamente, in ordine a questo neppure sotto l'aspetto meramente procedimentale perchè persegue l'unico scopo di consentire al contribuente la definizione del contesto con lo spontaneo pagamento dell'indicata somma di denaro.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)