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Sez. 1, Sentenza n. 1013 del 15/03/1975 (Rv. 374410 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - VENDITA DI MOBILI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374410-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - VENDITA DI MOBILI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

Fra gli affari civili urgenti, previsti dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario ed esclusi, a norma dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari. (V 3016/73, mass n 366714).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)