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Sez. 1, Sentenza n. 2755 del 02/06/1978 (Rv. 392160 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - RECLAMO - CONTROVERSIA RELATIVA - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392160-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - RECLAMO - CONTROVERSIA RELATIVA - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

La sospensione feriale dei termini processuali non opera, in materia fallimentare, solo per le cause relative alla dichiarazione e alla revoca del fallimento, come risulta dall'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12, richiamato dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969, n 742. Conseguentemente e soggetta alla sospensione dei termini processuali la controversia proposta per reclamare contro il decreto di approvazione del piano di riparto. (Conf 3868/75, mass n 378114; (Conf 1013/75, mass n 374410; (Conf 3860/74, mass n 372395).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)