Sez. 3, Sentenza n. 1333 del 08/09/1970 (Rv. 347051 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA - LIMITAZIONE AD UN TERMINE MINORE DI VENTI ANNI - VALIDITA - CONDIZIONI - MUTUO IPOTECARIO - DURATA DEL MUTUO - IRRILEVANZA.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA - LIMITAZIONE AD UN TERMINE MINORE DI VENTI ANNI - VALIDITA - CONDIZIONI - MUTUO IPOTECARIO - DURATA DEL MUTUO - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di mutuo garantito da ipoteca, la durata del mutuo costituisce un elemento del contratto ben diverso da quelli relativi alla durata delle obbligazioni da inadempimento, cui specificamente inerisce la garanzia ipotecaria. Tanto cio e vero che, per norma generale, quale che sia la durata dell'obbligazione garantita, l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data, e puo essere rinnovata (art 2847 cod civ) mentre, solo con apposita manifestazione di volonta le parti possono limitare consensualmente tale effetto ad un termine minore (art 2878 n 6 cod civ), ovvero al verificarsi di una condizione risolutiva. Ma questa limitazione deve chiaramente risultare, o dal contratto costitutivo di ipoteca, o quanto meno (rispetto ai terzi) dalla nota di iscrizione della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)