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Sez. 3 - , Sentenza n. 30625 del 27/11/2018 (Rv. 651859 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria - Ipoteche inerenti a mutui fondiari di cui all’art. 4 d.P.R. n. 7 del 1976 - Termine ventennale per la rinnovazione della garanzia - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651859-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE

Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c. per la rinnovazione della garanzia reale, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell'iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2848, Cod. Civ. art. 2850, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 4 com. 3, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 19, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 27 com. 1, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)