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Sez. 1, Sentenza n. 1397 del 04/02/1993 (Rv. 480717 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere | Fallimento - Consecuzione alla procedura di concordato preventivo - Contratto di somministrazione - Curatore - Subentro - Debito per le forniture contratto anteriormente e nel corso della procedura di concordato preventivo - Prededucibilità.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480717-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere

In tema di procedure concorsuali, il debito contratto dall'imprenditore, sia anteriormente che nel corso della procedura di concordato preventivo, per forniture derivanti dal contratto di somministrazione, previsto dagli artt. 1559 e segg. cod. civ., nel quale il curatore, autorizzato nel seguito fallimento all'esercizio provvisorio, sia subentrato, deve essere soddisfatto in prededuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Legge Falliment. art. 74, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 74, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)