Sez. L, Sentenza n. 6486 del 07/12/1981 (Rv. 417323 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO INVIATO AL DEBITORE PER RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL DESTINATARIO - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 174 DEL R.D. N. 689 DEL 1940 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO INVIATO AL DEBITORE PER RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL DESTINATARIO - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 174 DEL R.D. N. 689 DEL 1940 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
A differenza degli Atti giudiziali, la validità della notifica dei quali - ove effettuata per posta, - è dall'art. 174 del R.d. 18 aprile 1940 n. 689 subordinata alla indicazione sull'avviso di ricevimento della persona, se diversa dal destinatario, cui il plico è stato consegnato, il mero atto di messa in mora, inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, a scopo interruttivo della prescrizione, si deve presumere giunto a conoscenza di questo allorché risulti pervenuto all'indirizzo del destinatario e lo stesso non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)