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Sez. 1, Sentenza n. 7130 del 29/07/1994 (Rv. 487588 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Atto di messa in mora - Invio per raccomandata con avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza da parte del debitore - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487588-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE

L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari; pertanto, l'atto di messa in mora, inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza di questo allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto all'indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)