Sez. 3, Sentenza n. 6175 del 25/03/1994 Ud. (dep. 26/05/1994) Rv. 200716 - 01
Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico abusivo e mantenimento dopo la revoca - Fattispecie equivalenti - Interesse tutelato - Inosservanza di provvedimento dell'autorità - Ordinanza sindacale per motivi di igiene - Concorso di reati - Possibilità.
Acque
Il reato di cui all'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, nell'incriminare, con fattispecie alternative e, quindi, equivalenti, sia l'apertura di scarico non autorizzato, sia la effettuazione o il mantenimento dello scarico dopo che l'autorizzazione è stata negata o revocata, manifesta che l'interesse specifico tutelato è quello del controllo formale degli scarichi nelle acque ai fini della tutela di queste, tant'è che la ipotesi del mantenimento dello scarico dopo la revoca prescinde da qualsiasi inottemperanza ad un provvedimento dell'autorità; invece, il reato che punisce l'inottemperanza all'ordinanza sindacale data per motivi di igiene pubblica presuppone la sussistenza di motivi di sanità pubblica concreti e determinati, valutati dall'autorità amministrativa, senza peraltro riferimenti normativi allo specifico oggetto del provvedimento. I due reati pertanto possono concorrere essendo il fatto normativo diverso e, correlativamente, diverse le oggettività specifiche.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)