Sez. 3, Sentenza n. 1245 del 23/05/1997 Cc. (dep. 04/08/1997) Rv. 208436 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Reflui prodotti da frantoio - Richiesta dell'autorizzazione - Sua incompletezza - Mancanza dell'autorizzazione - Equiparazione.
ACQUE
Nell'ipotesi in cui per lo scarico di reflui (nella specie di un frantoio) sia stata inoltrata domanda d'autorizzazione, in modo meramente formale, perché priva di una documentazione completa, e, cioè, degli elementi, attraverso la cui conoscenza la P.A. può predisporre interventi opportuni, lo scarico stesso deve essere considerato senza autorizzazione. L'art. 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319 menziona, infatti, espressamente il rispetto delle "forme prescritte" per la presentazione della suddetta richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)