Sez. 1, Sentenza n. 5642 del 28/10/1981 (Rv. 416352 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
La stretta connessione tra affidamento dei figli minori ed Esercizio della potestà sui medesimi, nonché l'ampiezza delle attribuzioni in materia del tribunale per i minorenni, comportano, in caso di separazione dei genitori, che il tribunale ordinario esaurisce il suo compito con la pronuncia della separazione giudiziale o con l'omologazione della separazione consensuale, mentre ogni successiva istanza, diretta a conseguire una modifica delle condizioni o dei patti della separazione stessa in ordine al suddetto affidamento, spetta alla cognizione del tribunale per i minorenni. (Conf. 2838/80, mass. N. 406575; (Conf. 1439/80, mass. N. 404988).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)